RIFORMA AVS 2021: : cambiamenti anche per il secondo pilastro
Egregi signori,
ho letto con attenzione il vostro ultimo articolo in cui avete spiegato in cosa consiste la riforma AVS 21. A questo proposito ho una domanda da farvi: per quanto riguarda l’assicurazione secondo pilastro cambia qualcosa? Vi ringrazio in anticipo per la risposta.
Francesca T., Menaggio.
Gentile signora Francesca,
la legge di riforma della previdenza svizzera del primo pilastro prevede modifiche anche per quanto riguarda l’assicurazione secondo pilastro (o previdenza professionale), di seguito cerco di sintetizzare i punti principali.
Occorre prima di tutto evidenziare che la legge sulla previdenza professionale stabilisce le condizioni minime assicurative, al tempo stesso gli istituti di previdenza nei loro regolamenti attuativi hanno la possibilità di disporre condizioni migliorative rispetto al minimo assicurativo.
L’età di riferimento di 65 anni per uomini e donne unificata con la riforma AVS 21 sarà introdotta anche dalle assicurazioni della previdenza professionale obbligatoria.
Per quanto riguarda il pensionamento flessibile, la maggior parte dei regolamenti prevede già da diverso tempo la possibilità di anticipare il pensionamento con età inferiore ai 65 anni, in alcuni casi addirittura a decorrere dai 58 anni di età. Ad ogni modo con la riforma AVS 21 anche gli istituti di previdenza del secondo pilastro dovranno garantire la flessibilità di pensionamento, perlomeno simile alla nuova legge AVS, garantendo una armonizzazione tra il primo ed il secondo pilatro previdenziale.
Una importante novità che sarà introdotta dalla riforma della previdenza professionale riguarda invece la riscossione parziale delle prestazioni vecchiaia, infatti un assicurato potrà decidere di passare gradualmente dall’attività lavorativa al pensionamento, riducendo la percentuale lavorativa e beneficiando nel contempo di una percentuale delle rendite del primo e secondo pilastro.
La legge di riforma dell’AVS prevede questo passaggio graduale in tre fasi: gli assicurati potranno decidere di riscuotere inizialmente una parte della prestazione di vecchiaia, aumentarla in un secondo tempo ed infine beneficiare della rendita intera all’età ordinaria di pensionamento. Questa disposizione è una condizione minima di legge, di conseguenza gli istituti di previdenza del secondo pilastro potranno prevedere condizioni migliorative.
Gli istituti di previdenza avranno la possibilità di offrire agli assicurati la possibilità di mantenere attiva la previdenza tra i 58 anni di età e l’età di riferimento.
La richiesta di riscossione anticipata dell’intera prestazione di vecchiaia presuppone che l’assicurato interrompa definitivamente l’attività lavorativa presso il datore di lavoro con cui è assicurato per la previdenza professionale, questa condizione non esclude la possibilità che l’assicurato inizi una nuova attività lavorativa presso un differente datore di lavoro. la prestazione anticipata sarà calcolata con una aliquota di conversione ridotta rispetto a quella prevista per il calcolo della prestazione all’età di riferimento.
Per quanto concerne invece la possibilità di rinvio della rendita successivamente al raggiungimento dell’età di riferimento, occorre evidenziare che attualmente la legge sulla previdenza professionale non prevede questa alternativa, con la riforma AVS 21 invece tutti gli istituti di previdenza dovranno introdurre anche questa possibilità, fermo restando che l’obbligo legale contributivo cesserà con il raggiungimento dell’età di riferimento.
I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Un cordiale saluto,
Roberto Crugnola, Coordinatore Inas Cisl Svizzera