Come si trasmette la rendita vedovile LPP al partner?

Rispondendo a un utente, il nostro esperto chiarisce alcuni punti fondamentali riguardo alle prestazioni di previdenza professionale a seguito del decesso della compagna. Il fatto di essere erede testamentario non dà di per sé diritto a una rendita, occorre dapprima verificare il regolamento dell’istituzione di previdenza competente.

Di Alessandro Milani Patronato Acli Svizzera

 

Buongiorno,
vi ringrazio per questa rubrica divulgativa, che leggo sempre con interesse. Ho deciso di scrivervi per sottoporvi il mio caso. Due mesi fa è venuta a mancare la mia compagna. Siamo stati insieme quindici anni anche se, soprattutto per esigenze di lavoro, non abbiamo mai convissuto (io abito in Ticino e lei nei Grigioni). In quanto erede testamentario, mi chiedo se posso beneficiare di una rendita dalla sua cassa pensione. Su internet leggo pareri contrastanti e vorrei che mi deste il vostro.

Mario


Gentilissimo Mario,

la ringraziamo per l’apprezzamento che ci esprime e ci teniamo davvero a significarle le nostre più sentite condoglianze per la perdita subita.

Per rispondere alla sua domanda, dovremmo dapprima studiare attentamente il regolamento dell’istituto di previdenza, ossia la cassa pensione, in tedesco pensionskasse, presso il quale la sua compagna era assicurata. Sono infatti gli istituti a definire chiaramente i requisiti necessari per accedere alle prestazioni, completando quanto previsto dalla LPP, la Legge federale sulla Previdenza Professionale, che in Svizzera disciplina la materia.

Non conoscendo il nome dell’istituto in questione, dobbiamo limitarci a esporle i dettami della normativa. La LPP (art. 19a) equipara i diritti del partner registrato a quelli del coniuge. Inoltre, l’art. 20a della LPP consente agli istituti di previdenza di riconoscere prestazioni al convivente che abbia vissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso. Il fatto che la vostra relazione, benché stabile e duratura, come ci scrive, non abbia portato alla convivenza, potrebbe rendere difficile il riconoscimento della prestazione.

Un altro elemento interessante menzionato nel suo messaggio è il fatto di essere erede testamentario. Va chiarito che le rendite vedovili non rientrano nel il diritto successorio ma sono normate unicamente dal diritto previdenziale. Pertanto, essere eredi testamentari non dà di per sé diritto ad una rendita. Occorre invece, come detto in precedenza, verificare dettagliatamente il regolamento dell’istituto di previdenza, che potrebbe invece prevedere altre condizioni particolari o prestazioni in capitale per specifiche situazioni in cui potrebbe rientrare.

Per questo motivo, il consiglio che le diamo è quello di prenotare un appuntamento presso la sede del Patronato Acli a lei più vicina per una consulenza personalizzata, nella quale verrà esaminata la sua situazione in tutta la sua complessità ed alla luce di quanto previsto dal regolamento dell’istituto in questione.

Un cordiale saluto.

 
Corriere dell’italianità


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