Divorzio in Italia e pensione in Svizzera: ecco quando e perché è possibile rivolgersi a un solo avvocato (risparmiando tempo e denaro)

di Avv. Sybille Plouda Gilardoni, Lugano-Breganzona

La divisione della pensione in Svizzera a seguito di divorzio pronunciato in Italia, incluse le procedure extragiudiziali di negoziazione assistita da uno o più avvocati secondo DL n. 132 del 12.9.2014

(Articolo di Avv. Sybille Plouda Gilardoni, Lugano-Breganzona).
Dal 1° gennaio 2017 sono i Tribunali civili svizzeri ad avere la competenza esclusiva di statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri (art. 63 cpv. 1bis LDIP). Le decisioni straniere riguardanti questo tema e pronunciate dopo l’entrata in vigore di tale norma non possono più essere riconosciute in Svizzera, bensì è necessario adire il giudice del divorzio svizzero con un’azione di completamento della sentenza estera.

Sovente si presentano, anche presso i patronati, ex coniugi, spesso frontalieri o ex frontalieri, che hanno una sentenza di divorzio italiana, rispettivamente che hanno usufruito della procedura di negoziazione assistita secondo DL n. 132 del 12.9.2014. Ossia un divorzio con una convenzione concordata tra le parti, seguite ciascuna da un legale, che successivamente viene autorizzata dalla Procura della Repubblica e quindi trascritta nei Registri dello Stato Civile del Comune dove era stato registrato a suo tempo il matrimonio.

In questi casi, al di là della questione del completamento della sentenza, si pone preliminarmente la domanda se tali divorzi extragiudiziali siano equiparabili, nel contesto internazionale, ai divorzi secondo la procedura ordinaria. La Corte di giustizia UE con la Sentenza C-464/20 del 15.11.2022 ha stabilito, nel contesto UE, che una decisione resa dall’autorità di Stato Civile italiana dovesse essere riconosciuta in Germania senza alcun procedimento e intervento dell’autorità giudiziaria tedesca, con immediata trascrizione nei registri di Stato Civile tedeschi. Però la Svizzera non fa parte dell’UE.

Inoltre, in molti casi non interessa, agli ex coniugi italiani residenti all’estero, che il divorzio venga trascritto nei registri svizzeri, ma occorre semplicemente che venga riconosciuto preliminarmente il divorzio allo scopo del suo completamento. Altresì si poneva il dubbio se occorressero due avvocati anche nel contesto dell’azione di completamento presso il giudice di divorzio svizzero. Il che comporterebbe costi nettamente maggiorati per gli ex coniugi in questione.

UN ESEMPIO CONCRETO

In presenza di un caso in cui gli ex coniugi avevano beneficiato della procedura di divorzio extragiudiziale in Italia e, nella loro convenzione, avevano già pattuito la divisione a metà degli averi LPP accumulati durante il matrimonio, sia il Tribunale distrettuale di Winterthur, sia quello di Viamala/GR hanno innanzitutto confermato che è senz’altro possibile che due coniugi presentino un’unica istanza, assistiti da un unico legale.

In secondo luogo, la decisione resa dal Tribunale di Viamala/GR ha semplicemente statuito sulla divisione degli averi LPP, senza che la questione del divorzio extragiudiziale creasse alcun problema. In conclusione, il Tribunale ordinerà all’istituto di previdenza competente di procedere al conguaglio a favore dell’istituto di previdenza dell’altro coniuge.

Nel caso in cui non ci fosse, nella sentenza di divorzio italiana o nell’accordo di divorzio extragiudiziale italiano, alcun riferimento alla divisione degli averi LPP, sarebbe comunque possibile che un unico avvocato presenti l’istanza di completamento al giudice di divorzio svizzero, a patto che i coniugi siano d’accordo o si accordino sulle modalità di divisione degli stessi.
Altrimenti, stando alla prassi del Tribunale Federale, occorrerebbero verosimilmente due avvocati che presentino un’istanza ciascuno riguardo alla divisione degli averi LPP, facendo così lievitare i costi.

Articolo di Avv. Sybille Plouda Gilardoni, Lugano-Breganzona

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