Cittadinanza italiana per matrimonio: cambia qualcosa?

La nuova legge, in vigore dal 29 marzo, non affronta il tema delle richieste di cittadinanza per matrimonio, per i quali il nostro Patronato sta allestendo un servizio di consulenza, ma si concentra unicamente sulle domande di cittadinanza per discendenza.

Di Ufficio comunicazione 2 luglio 2025

 

Buongiorno, mi chiamo Maria, sono nata in Svizzera, ho la doppia cittadinanza, italiana e svizzera e sono iscritta all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero, ndr). L’anno scorso ho sposato un cittadino di un paese terzo, extra Ue, che vorrei prendesse la cittadinanza italiana. Ho letto molto sulla nuova normativa in materia di cittadinanza italiana ma non capisco se riguarda anche le richieste di cittadinanza per matrimonio. Posso chiedere a voi?

Vi ringrazio in anticipo e saluto cordialmente.

Buongiorno signora,

La ringraziamo per questo quesito, che ci permette di far luce su queste nuove disposizioni di legge. Lo scorso marzo, il Governo italiano ha scritto un Decreto Legge (D.L. 36 del 28 marzo 2025), poi convertito in Legge a maggio (L.74 del 23 maggio 2025) col quale vengono stabilite nuove disposizioni in materia di trasmissione della cittadinanza italiana. Questa normativa non affronta il tema delle domande di cittadinanza per matrimonio ma si concentra unicamente sulle richieste di cittadinanza italiana per discendenza.

In breve, questa legge stabilisce che chi vive all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza non possa trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli, salvo che si presenti almeno una delle seguenti condizioni: sia nato in Italia; abbia vissuto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita dei figli; abbia un genitore con solo la cittadinanza italiana o che sia nato in Italia (in questi casi sarebbe il/la nonna a trasmettere la cittadinanza al/alla nipote e non il papà/la mamma a trasmetterla direttamente al figlio/figlia). Il testo della nuova legge non modifica invece la parte degli articoli 5 e 6 della legge 91 del 5 febbraio 1992 (e successive modifiche) che disciplinano l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero (o apolide) di cittadino italiano. Questi può richiederla, indipendentemente dal fatto che il/la coniuge sia in possesso di altra cittadinanza, in presenza dei seguenti requisiti (che riportiamo semplificati, sebbene ognuno meriterebbe dei distinguo e delle precisazioni): dopo tre anni dalla data del matrimonio (o dell’unione civile) o dopo18 mesi se in presenza di figli; purché il matrimonio rimanga valido per tutto l’iter della domanda, sino all'emanazione del decreto di assegnazione della cittadinanza italiana; in assenza di condanne penali; purché abbia una conoscenza certificata della lingua italiana (al livello B1).

In fase di preparazione della domanda consigliamo di prestare molta attenzione ai requisiti e, soprattutto, alla documentazione da produrre, per evitare che la domanda venga rigettata dall’autorità preposta (il Consolato italiano di pertinenza) e rischiare dunque di incorre in ulteriori spese per la richiesta di nuovi documenti/traduzioni/apostille.

Il Patronato Acli sta in questo periodo strutturando un servizio di consulenza preliminare di assistenza alla compilazione delle domande di cittadinanza per matrimonio in tutte le sue sedi estere, inclusa la Svizzera, dove abbiamo già alcune sedi specializzate in materia.

Per maggiori informazioni, non esiti a contattarci. Cordiali saluti.

 
Corriere dell’italianità


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