Accesso alla pensione Inps tramite la Quota 100, 102 e 103

Un’importante sentenza della Corte Costituzionale conferma che la pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ma con un’eccezione. Per le altre quote di accesso alla pensione anticipata, ricordiamo le regole e i requisiti.

Di Ufficio comunicazione Patronato Acli / 26 novembre 2025

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il dubbio di legittimità relativamente all’articolo del decreto-legge 4/2019 che disciplina la pensione anticipata con Quota 100. Con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025, la Consulta ha confermato l’incumulabilità totale tra il trattamento pensionistico anticipato e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per il reddito occasionale entro la soglia di 5mila euro annui.

Ad essere inammissibili, in particolare, sono i dubbi di legittimità costituzionale nei confronti dell’articolo 14, comma 3, nella parte in cui fa discendere la sospensione del trattamento previdenziale per un’intera annualità dalla violazione del divieto di cumulo della pensione Quota 100 con redditi da lavoro subordinato, anche in presenza di poche giornate lavorative e di redditi esigui.

Il caso in esame riguarda un titolare di Quota 100 che aveva lavorato come bracciante agricolo una sola giornata e al quale l’Inps aveva richiesto la restituzione della somma equivalente all’intera annualità pensionistica 2020. Resta comunque ferma la possibilità per il giudice del lavoro di applicare in modo «ragionevole» il principio di legge, ritenendo valida anche la sospensione/restituzione della pensione per i soli mesi di effettivo lavoro e non per l’intera annualità.

Ma cosa è la Quota 100?

Oltre alla pensione di vecchiaia in Italia è prevista anche la pensione anticipata, alla quale è possibile accedere con alcune modalità, una di queste è la cosiddetta Quota 100. È stata introdotta dall’anno 2021, la norma prevede l’accesso al pensionamento anticipato per coloro che hanno raggiunto i seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021.

Successivamente il governo ha introdotto altre due tipologie di accesso anticipato alla pensione:

  • Quota 102: 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022.
    Quota 103: conseguibile al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni attualmente entro il 31 dicembre 2025.

Per tutti i tipi di quote valgono le seguenti regole:

  • Cessazione di ogni attività lavorativa alla data di decorrenza;
    Totale incumulabilità con redditi di lavoro fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (attualmente 67 anni) ad esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale (le categorie ammesse sono indicate in apposite tabelle), ma nel limite di 5mila euro annui;
    Possibilità di accedere anche negli anni successivi se raggiunto il requisito entro il termine stabilito dalla legge.

Gli operatori del Patronato Acli sono a tua disposizione per informazioni in merito alle varie possibilità di pensionamento e per assisterti in tutte le fasi, dalla verifica contributiva alla e presentazione della domanda di pensione all’Inps.

 
Corriere dell’italianità


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