Infortunio sul lavoro in Svizzera: cosa fare?

Cosa prevede la legge svizzera in caso di infortunio? Quali sono i diritti e le tutele dei lavoratori? La nostra esperta risponde a un cittadino italiano che da pochi mesi è stato assunto presso una ditta specializzata nelle costruzioni con un permesso B.

Di Valeria Angrisani responsabile Patronato Inas Svizzera romanda

 

Buongiorno,

mi chiamo Fabrizio e da pochi mesi lavoro in Svizzera come operaio presso una ditta specializzata nelle costruzioni con regolare permesso di soggiorno B. Il nostro lavoro non è semplice e include dei rischi… proprio per questo, vorrei sapere come funziona in Svizzera in caso di infortunio sul lavoro? Quali sono i miei diritti e cosa devo fare?

Ringrazio per la risposta e cordiali saluti. Fabrizio L.

Gentile signore,

in Svizzera, tutti i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i loro dipendenti presso l’assicurazione contro gli infortuni (Lainf). Chi lavora per almeno otto ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro, è assicurato anche contro gli infortuni non professionali. In questo caso bisogna chiedere alla propria assicurazione malattia di base di sospendere la copertura per gli infortuni non professionali e di conseguenza, si può risparmiare sul premio dell’assicurazione da corrispondere alla stessa.

I dipendenti il cui orario di lavoro settimanale non raggiunge almeno le otto ore, devono stipulare una copertura per gli infortuni non professionali con la propria cassa malati obbligatoria di base. Sono assicurati contro gli infortuni anche gli apprendisti, i volontari, le persone che lavorano a domicilio, i praticanti, il personale domestico. I liberi professionisti a differenza dei lavoratori dipendenti, devono stipulare un’assicurazione volontaria e individuale contro gli infortuni. Non sono assicurati con un’assicurazione contro gli infortuni ma coperti per il rischio di infortunio nell’ambito dell’assicurazione malattia privata e obbligatoria: le casalinghe, i bambini, gli studenti e i pensionati.

Quando si tratta di infortunio? Secondo la legge svizzera viene definito incidente «un attacco dannoso improvviso e involontario al corpo umano da parte di una causa esterna straordinaria che mette in pericolo la salute fisica, mentale o psicologica o che porta alla morte». Come indicato dalla normativa elvetica, se viene meno uno dei fattori indicati, viene meno la causa violenta e l’accaduto non è classificato come infortunio ma come malattia.

La Suva, l’istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni più grande in tutta la Svizzera, è affiancato da casse malati e assicurazioni private. Queste valutano, caso per caso, se si tratta di infortunio o malattia professionale. Se l’evento segnalato è riconosciuto come incidente sul lavoro o malattia professionale, l’assicurazione contro gli infortuni si assume le spese di cura e corrisponde delle indennità giornaliere provvisorie per il periodo di assenza dal lavoro. Può essere attribuita una rendita nel caso in cui sussista una invalidità permanente o una liquidazione in contanti per i danni di minore entità.

Nel caso di decesso del lavoratore è fornita assistenza ai familiari superstiti con la liquidazione di relativa rendita. I lavoratori iscritti alla disoccupazione, in caso d’infortunio, usufruiscono automaticamente dell’assicurazione contro gli infortuni Suva solo se percepiscono una indennità di disoccupazione.

Bisogna notificare tempestivamente l’accaduto al datore di lavoro che dovrà segnalarlo il primo possibile all’istituto assicuratore contro gli infortuni. Negli altri casi (lavoratore autonomo, pensionato, studente, casalinga, bambino o disoccupato) si dovrà avvisare la cassa malati oppure l’ufficio regionale di collocamento o direttamente la Suva. Dopo aver comunicato al datore di lavoro l’evento, è opportuno rivolgersi al patronato Inas, fissando un appuntamento per meglio tutelare i suoi diritti. Il patronato prenderà in carico il suo infortunio aiutandola nel disbrigo di tutta la parte burocratica alfine di evitare la perdita di eventuali diritti.

Anche in Svizzera, durante il periodo di incapacità sul lavoro, il dipendente è protetto per un certo periodo di tempo contro il licenziamento ordinario durante il quale, resta l’obbligo del dipendente del dovere di fedeltà e di diligenza nei confronti del datore di lavoro. L’indennità giornaliera per infortunio sul lavoro (Lainf) viene versata a partire dal terzo giorno successivo l’infortunio. I primi due giorni solitamente sono coperti dal datore di lavoro e l’indennità ammonta all’80% del salario assicurato. L’indennità termina quando la Suva o l’assicuratore contro gli infortuni riscontrano un miglioramento medico con guarigione o l’erogazione di una rendita di invalidità.

Gli uffici del patronato Inas Svizzera possono assisterla nell’invio della documentazione richiesta fino alla definizione della prestazione che verrà attribuita al vostro infortunio o malattia professionale. Vista la complessità della normativa, la invitiamo a rivolgersi alla sede Inas più vicina.

Cordiali saluti.

 
Corriere dell’italianità


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