Prelievo anticipato per la promozione dell’abitazione principale

L’assicurato può chiedere alla sua Cassa Pensione, al più tardi tre anni prima del raggiungimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

Di Ufficio comunicazione Patronato Acli Svizzera

 

Gentili Signore, Egregi Signori,

Sono cittadina svizzera e risiedo a Lugano con mio marito in un appartamento in affitto. In Italia possediamo una casetta che ha bisogno di importanti lavori di ristrutturazione. Volevo chiedere se per eseguirli posso richiedere parte dei miei averi del secondo pilastro. Vi ringrazio e porgo i migliori saluti.

Elena

Gentile Signora,

raccogliamo volentieri la sua richiesta di informazioni e brevemente cerchiamo di sintetizzare una risposta mirata. Intanto ribadiamo lo scopo della previdenza professionale richiamato all’art.1.1 della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), che orienta il secondo pilastro delle assicurazioni federali, assieme all’AVS/AI, a mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, invalidità, decesso).

La proprietà di una abitazione e la previdenza sono strettamente legate tra loro poiché l’acquisto di una casa o di un appartamento possono contribuire alla previdenza per gli anni della vecchiaia. Pertanto il legislatore ha previsto il prelievo anticipato o la costituzione in pegno del proprio capitale LPP accantonato per la promozione dell’abitazione principale.

Il cap. 4 dell’art.30.b e c della legge, prevede pertanto che: «Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, l’assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo». Questo importo può essere utilizzato per l’acquisto o la costruzione di una proprietà d’abitazione, per la restituzione di un prestito ipotecario, per l’acquisizione di partecipazioni a proprietà d’abitazioni o ancora per lavori di ristrutturazione.

Quello che va dunque rilevato è che il prelievo è ammesso (di cui la legge definisce le condizioni, che qui non sono state riprese, cosi come pure le condizioni di restituzione) per la promozione dell’abitazione principale ad uso proprio, e non per abitazioni secondarie. Sebbene lei non sia proprietaria d’immobile in Svizzera, l’immobile all’estero di proprietà non coinciderebbe con la sua abitazione primaria. Diversamente, un lavoratore transfrontaliere, con attività lucrativa in Svizzera ha questa possibilità poiché l’abitazione ad uso proprio, coincide con quella nel suo Paese.

I nostri uffici sono a disposizione per prendere contatto il suo istituto di previdenza e richiedere i loro regolamenti. Sinceri saluti.

 
Corriere dell’italianità


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