La riforma AVS 21 non riguarda l’importo della rendita
I nostri esperti rammentano che solo l’età di pensionamento è modificata per le donne, ma non l’ammontare mensile che non subisce alcuna modifica di regolamentazione.
Di Valeria Angrisani responsabile Inas Svizzera romanda
Gentile Patronato,
scrivo alla vostra rubrica per avere chiarimenti in merito alla nuova riforma AVS 21. Vorrei sapere se le nuove disposizioni normative avranno delle ripercussioni anche sull’importo mensile della pensione futura? In attesa di vostro riscontro, grazie anticipatamente e distinti saluti.
Alessandra M., Ginevra
Gentile signora Alessandra,
la riforma AVS 21 è riferita solo all’aumento dell’età pensionabile delle donne che progressivamente passerà da 64 a 65 anni, ma non riguarda l’importo della rendita. L’aumento dell’età pensionabile per le donne è effettivo dal 1° gennaio 2025 e interessa tutte coloro nate dopo il 1960, secondo il seguente schema fra anno di nascita ed età di riferimento:
• fino al 2024 per le donne nate nel 1960: 64 anni;
• 2025 per le donne nate nel 1961: 64 anni e 3 mesi;
• 2026 per le donne nate nel 1962: 64 anni e 6 mesi;
• 2027 per le donne nate nel 1963: 64 anni e 9 mesi;
A partire dal 2028 donne e uomini, avranno come età di riferimento per il pensionamento i 65 anni di età.
Cosa significa età di riferimento?
L’età di riferimento indica l’età in cui in cui una persona può chiedere la rendita AVS senza alcuna deduzione o supplemento. In proposito si rammenta che le donne della «generazione di transizione» (vedi calendario precedente) hanno la possibilità di beneficiare di alcune misure compensative, con aliquote più basse se riscuotono anticipatamente la rendita AVS, oppure possono beneficiare di un supplemento di rendita per tutta la durata del pensionamento se richiedono la rendita all’età di riferimento o successivamente. Le donne della generazione di transizione possono accedere al pensionamento anticipato dai 62 anni di età.
I requisiti che caratterizzano il calcolo dell’importo della pensione sono: il reddito medio conseguito (che consiste nella media salariale annua rivalutata) e il conteggio di eventuali accrediti per compiti educativi o assistenziali (tali compiti consistono nella crescita dei figli oppure nell’assistenza ad un familiare). Nel calcolo sono considerati anche gli anni di contribuzione versati. Ora per raggiungere una rendita completa, bisogna soddisfare un periodo di contribuzione dai 21 ai 65 anni di età (scala massima 44).
Per ogni anno di contribuzione mancante la rendita viene ridotta tramite un calcolo sulla base di una scala parziale. Di conseguenza, verrà attribuita una rendita parziale. Invece nel calcolo della rendita per coniugi vengono considerati i redditi conseguiti durante gli anni di matrimonio e poi divisi per metà ciascuno (il cosiddetto splitting). Le due rendite individuali di una coppia di coniugi non possono superare il 150% di una rendita massima.
Gli importi delle rendite per il 2026 sono i seguenti:
Rendita minima di vecchiaia: 1’260 CHF;
Rendita massima di vecchiaia: 2’520 CHF ;
Importo massimo per le coppie: 3’780 CHF.
Da menzionare in ultimo che, dalla fine di quest’anno, a tutti i pensionati e alle pensionate sarà versata la tredicesima mensilità AVS!