Pensione italiana e lavoro svolto all’estero
«La contribuzione versata in Svizzera non può esser unificata alla posizione contributiva italiana», risponde il nostro esperto a un cittadino italiano che ha lavorato meno di dodici mesi in Svizzera.
Di Roberto Crugnola coordinatore Patronato Inas Cisl Svizzera 24 giugno 2025
Gentile Patronato,
Dopo avere abitato per diversi anni al confine con la Svizzera, mi sono trasferito in Sardegna. Navigando in Internet, ho scoperto i vostri indirizzi. Vorrei cortesemente esporvi un quesito. Sono già pensionato dal 2023, titolare di pensione di anzianità in Italia (nato a novembre 1960 con 42 anni di contributi versati in Italia). Oltre al periodo di lavoro in Italia, ho lavorato in Svizzera dal 16 aprile 1980 al 31 gennaio 1981 presso una ditta nel Canton Zurigo. Potrei utilizzare questo periodo contributivo versato in Svizzera per far lievitare, anche se di poco, la pensione italiana?
Grazie, Salvatore.
Gentile signor Salvatore,
La contribuzione versata in Svizzera non può essere unificata alla posizione contributiva italiana. Questa possibilità era garantita dalla convenzione italo-svizzera in vigore fino al mese di maggio 2002 che prevedeva la possibilità di trasferire in contributi svizzeri all’Inps italiano. Avendo inoltre lavorato solo dieci mesi in Svizzera non ha diritto a beneficiare di un trattamento pensionistico a carico dell’ente previdenziale elvetico, dato che il requisito minimo necessario è di dodici mesi di contribuzione.
La tranquillizzo: il periodo lavorativo in Svizzera non è perso, visto che quest’anno lei raggiungerà l’età per il pensionamento in Svizzera (65 anni per gli uomini e 64 anni e tre mesi per le donne). Deve presentare regolare domanda di pensione svizzera per il tramite dell’Inps di competenza, a seguito della quale l’ente svizzero provvederà a respingere la pratica per mancato perfezionamento del requisito contributivo.
A questo punto intervengono i regolamenti europei, nello specifico l’articolo 57 del regolamento dell’Unione europea 883/2004 e successive integrazioni, il quale stabilisce che il periodo lavorativo in Svizzera (come pure se versato in altri Stati facenti parte dell’Unione europea o firmatari di accordi come nel caso della Svizzera), che non dà luogo a un trattamento pensionistico a causa del non raggiungimento dell’anno di contribuzione, deve essere «preso a carico» dall’ente previdenziale italiano, come se si trattasse di contribuzione versata in quest’ultimo Stato, determinando un ricalcolo della pensione italiana.
Per ulteriori informazioni e per la trattazione delle pratiche sopra accennate, la invito a rivolgersi agli uffici dei nostri colleghi del Patronato Inas della Cisl più vicini alla sua residenza.