Il diritto all’indennità di maternità per le lavoratrici frontaliere
Lo scorso 2 febbraio, la Cassazione ha sancito questo diritto rigettando un ricorso dell’Inps e confermando il regolamento europeo sulla sicurezza sociale dei frontalieri.
Di Ufficio Stampa Patronato Inas Svizzera 23 febbraio 2026
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2204 del 2 febbraio 2026, ha stabilito il diritto all’indennità di maternità per la lavoratrice frontaliera residente in Italia e che svolge lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano. Nella fattispecie alla lavoratrice frontaliera spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia. Rimane irrilevante, in tale contesto, il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa.
La seguente decisione è stata adottata sulla base del Regolamento (CE) n. 883/2004 che coordina i sistemi di sicurezza sociale nell’Ue, nello Spazio economico europeo e in Svizzera. Sulla base del suddetto regolamento, la Corte di Cassazione ha ribadito la tutela del lavoratore frontaliere ed il principio della «totalizzazione» dei periodi di contribuzione. Nel caso specifico, la Corte ha esaminato la richiesta di una lavoratrice residente in Italia che aveva lavorato esclusivamente in Svizzera. Al momento della sua richiesta di indennità di maternità, era disoccupata, in quanto il suo contratto in Svizzera era terminato.
La Corte d’Appello di Torino aveva accolto la sua domanda, stabilendo che la lavoratrice dovesse ricevere l’indennità di maternità alle stesse condizioni di una lavoratrice che avesse lavorato in Italia. La Corte d’Appello si era basata sul Regolamento n. 883/2004, che consente la totalizzazione dei periodi di lavoro maturati in diversi Stati membri, per determinare il diritto alle prestazioni.
L’Inps in proposito ha espresso il suo dissenso presentando ricorso in Cassazione, in quanto la lavoratrice non avrebbe avuto diritto all’indennità di maternità, poiché non aveva mai versato contributi in Italia per la maternità. L’Inps sosteneva che, secondo la normativa italiana, per ricevere l’indennità di maternità fosse necessario aver maturato i requisiti previsti dalla legislazione italiana, incluso il versamento dei contributi previdenziali. Di conseguenza la lavoratrice, secondo l’istituto previdenziale italiano, non avrebbe avuto diritto a ricevere l’indennità.
I magistrati della Corte di Cassazione italiana hanno rigettato il ricorso dell’Inps, confermando la decisione della Corte d’Appello di Torino e ribadendo il principio del Regolamento europeo n. 883/2004 che regola la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, consente la «totalizzazione» dei periodi di lavoro maturati nei vari Stati membri per il calcolo delle prestazioni, come nel caso dell’indennità di maternità. La Corte ha inoltre sottolineato che, pur non avendo lavorato in Italia, la lavoratrice aveva diritto all’indennità in quanto risiedeva in Italia e aveva già beneficiato dell’indennità di disoccupazione italiana. Questo ai sensi dell’allegato 2, sezione A, regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera. Rimane irrilevante, in tale contesto, il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa.
Inoltre l’articolo 11 del regolamento prevede che una persona che riceve un’indennità di disoccupazione dal Paese di residenza è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se ha lavorato esclusivamente in un altro Paese. Di seguito il principio di diritto enunciato dalla suprema corte al termine della propria disamina: «Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2, sezione A, regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa».
Lo stesso principio di diritto è enunciato anche nelle ordinanze di Cassazione n.n. 2203 e 2195 depositate alla stessa data del 2 febbraio 2026.