La Consulta conferma il controverso decreto sulla cittadinanza per discendenza
La Corte costituzionale respinge le questioni di legittimità sull’articolo n°1 del decreto-legge 36/2025 che modifica le regole sulla cittadinanza italiana per discendenza.
Di Guido Gozzano 13 marzo 2026
Il tribunale di Torino ha condotto una strenua battaglia su una norma fra le più discusse del nefasto decreto 36/2025: l’«arbitrarietà» della distinzione tra coloro che hanno chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025, e coloro che l’hanno chiesto dopo. Ma è stato sconfitto. Le sue rivendicazioni sono state respinte ieri dalla Corte costituzionale. Riguardavano l’art. 1 del decreto concepito dal governo Meloni, con il protagonismo del ministro degli Esteri Tajani. Secondo i magistrati piemontesi, la norma era contraria al principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione, valutando che avrebbe determinato una «revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva».
La Consulta non è stata d’accordo con questa lettura e in attesa del deposito della sentenza integrale, che avverrà fra qualche settimana o mese, il suo ufficio comunicazione e stampa ha reso noto in pochi paragrafi e sommarie righe che le questioni di legittimità sollevate dal tribunale di Torino «non sono fondate e risultano inammissibili». In altre parole, da un punto di vista costituzionale, è legittima la restrizione imposta sulle domande di ottenimento della cittadinanza italiana proposte dopo il 27 marzo 2025 da discendenti (nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza) di cittadini italiani. Limitazione che prevede l’automatico riconoscimento della cittadinanza italiana richiesta solo fino alla seconda generazione (ossia figli e nipoti di cittadino italiano) mentre impone la prova di un legame effettivo da parte di richiedenti appartenenti a generazioni successive alla seconda, quali ad esempio la residenza in Italia e la conoscenza della lingua italiana.
Ricordiamo che il famoso decreto, convertito nella legge 74/2025, stabilisce che, in deroga alle norme previgenti sulla trasmissione iure sanguinis, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
È stata respinta anche la questione relativa alla presunta violazione del diritto dell’Unione europea, in particolare degli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che collegano la cittadinanza europea a quella di uno Stato membro. La Corte ha dichiarato non fondato il vulnus teorizzato dal tribunale di Torino. Il relatore del caso è stato il giudice Giovanni Pitruzzella. Secondo i magistrati piemontesi, la normativa risultava «costituzionalmente illegittima nella parte in cui attribuisce effetti retroattivi alle limitazioni dello status di cittadinanza, collocandoli in un periodo precedente all’entrata in vigore della legge».
Durante l’udienza, l’avvocato Giovanni Bonato, difensore di alcuni cittadini venezuelani coinvolti, ha definito la norma «una fredda e ingiusta tagliola temporale retroattiva». Ha sottolineato come la retroattività del decreto sia «irragionevole e sproporzionata» e ha aggiunto che, nel contesto europeo, non esistono casi simili di perdita automatica retroattiva della cittadinanza: «Questa legge costituisce una pericolosa anomalia all’interno dell’Unione».
I magistrati piemontesi hanno anche richiamato gli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la questione da loro sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale «[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), secondo il quale «[n]essuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».