Abolita l’indennità disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Un nuovo provvedimento, dal 1° gennaio 2025, impedisce a chi è rientrato in Italia di accedere al sussidio Naspi per le cessazioni del rapporto di lavoro.
di Valeria Angrisani responsabile Inas Cisl Svizzera romanda / 29 maggio 2025
Salve, vi scrivo per avere informazioni in merito alla domanda di disoccupazione Naspi. In particolare sono un lavoratore che ha svolto la sua professione fino a due mesi fa in Svizzera e successivamente, ho scelto di rientrare definitivamente in Italia. Mi sono rivolto ad un patronato per fare domanda Naspi e mi hanno informato che in quanto «rimpatriato» non posso chiedere questa prestazione. È vero? Grazie per la vostra risposta. Luigi S.
Gentile signor Luigi,
Purtroppo dal 1° gennaio 2025, secondo l’art. 1, comma 187, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), non è più possibile per i lavoratori che hanno prestato la propria attività all’estero e deciso di rientrare in Italia, di richiedere il sussidio di disoccupazione (Naspi per rimpatriati). Anche l’Inps ha chiarito questa disposizione di legge con il messaggio n. 184 del 17 gennaio 2025, informando che non è più possibile presentare domande di disoccupazione per le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute dopo tale data, né da parte dei cittadini né dei patronati.
In proposito, le strutture territoriali dell’Inps non effettueranno alcun adempimento in merito, poiché la procedura, in automatico, provvederà a rifiutare le istanze. Agli interessati sarà fornita la motivazione giuridica per il mancato accoglimento. Ai richiedenti che hanno presentato domanda nel periodo antecedente la nuova disposizione legislativa, ossia entro il 31 dicembre 2024, sarà attribuito il sussidio di disoccupazione, secondo la precedente modalità contenuta nella Legge n. 402 del 1975.
Il vecchio provvedimento, a determinate condizioni, consentiva ai connazionali, che avevano lavorato all’estero ed erano rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro estero, di poter accedere alla prestazione di indennità di disoccupazione in Italia. Tra i requisiti richiesti: il lavoratore doveva essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La nuova disposizione di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ma non è ancora chiaro se il provvedimento avrà valore definitivo oppure no. I lavoratori rimpatriati possono ora solo beneficiare delle protezioni previste dal Regolamento 883/2004, che prevede l’«esportabilità» della prestazione di indennità di disoccupazione da richiedere nell’ultimo Stato dove si è concluso il rapporto di lavoro. L’«esportabilità» della disoccupazione ha un periodo limitato di tre mesi ma prorogabile in alcuni casi. Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. Cordiali saluti.